Diritto Penale

L' "evidenza" richiesta dall'Art. 129 comma 2 C.P.P. e la cooperazione colposa

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Cassazione penale, Sez. IV, 09 settembre 2011 (ud. 17 giugno 2011) n. 33450 – Pres. Galbiati – Rel. D’Isa – P.m. Delehaye – Ric. A.C.E. + 2

L’intervenuta prescrizione del reato preclude alla Suprema Corte un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. La prevalenza della formula di proscioglimento sulla causa estintiva del reato può sussistere solo dove la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata.
La cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere una condotta autonoma nella consapevolezza di contribuire con l’azione o omissione altrui alla produzione dell’evento non voluto.

Orientamenti giurisprudenziali
Conformi: Cass., Sez. III, 26 febbraio 1993, n. 3440, Gablai, Rv. 194120; Cass., Sez. V, 2 dicembre 1997, n. 1460, Fraticello; Cass., Sez. VI, 5 marzo 2004, n. 26027, Pulcini, Rv. 229968; Cass., S.U., 28 maggio 2009, n. 35490, Rv. 244275.
Difformi: Cass., Sez. II, 21 giugno 1990, n. 5455, Lagodana, Rv.187510; Cass., Sez. V, 18 gennaio 2005, Martelli, Rv.231567.
Fatto e Diritto
F.R., A.C.E.P. e N.C. ricorrono in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cagliari in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, ha ridotto la pena per ciascun imputato.

I ricorrenti deducono:

  • erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 159 c.p., essendo il reato contestato estinto per prescrizione in data antecedente a quella di emanazione della sentenza di 2° grado;
  • erronea contestazione della cooperazione colposa di cui all’art. 113 c.p., sostenendo che si è trattato di condotte colpose indipendenti.

La Suprema Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato ascritto agli imputati è estinto per prescrizione.

 

IL COMMENTO

Avv. Valentina Giulia Foci 
La sentenza della Suprema Corte ribadisce il principio già affermato dalle Sezioni Unite: il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma 2 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile.
Altro profilo preso in considerazione dalla sentenza in esame è quello della cooperazione colposa, la cui disciplina esercita una funzione estensiva dell’incriminazione rispetto all’ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte.